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Lotta alle discriminazioni: le occasioni di PROGRESS, il programma d’azione comunitario


Ogni individuo ha il diritto di esplicare la propria personalità in un ambito lavorativo che gli consenta il pieno rispetto della sfera di dignità ed autonomia. Il lavoro è strettamente correlato ad istanze economiche e di vita primarie, rispetto alle quali ciascuno merita un trattamento improntato a condizioni di parità.
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 afferma all’art. 2 che spettano ad ogni individuo tutti i diritti e tutte le libertà, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione.
Il concetto di discriminazione viene definito con precisione dalla normativa italiana a partire dalla legge 125/91. Essa afferma che la discriminazione diretta consiste in atti, patti o comportamenti che producono un effetto pregiudizievole discriminando i lavoratori in ragione del sesso, mentre la discriminazione indiretta consiste in ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore lavoratori dell’uno o dell’altro sesso.




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